mercoledì 8 gennaio 2014

EQUITALIA

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La nostra attività

Equitalia è incaricata dell’esercizio dell’attività di riscossione di tributi, contributi e sanzioni degli enti pubblici creditori (Agenzia delle Entrate, Inps, Comuni ecc.). L’incarico di riscuotere viene affidato tramite il ruolo, ovvero l’elenco che gli enti creditori trasmettono a Equitalia in cui sono riportati i nominativi dei soggetti debitori, la descrizione e l’ammontare degli importi dovuti. Esistono due tipi di riscossione a mezzo ruolo.
La riscossione a mezzo ruolo coattiva riguarda il recupero delle somme che, richieste dall’ente creditore, non sono state versate spontaneamente dal cittadino. L’iter di riscossione parte con l’invio della cartella di pagamento in cui sono indicate le informazioni contenute nel ruolo. Trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella, se  il cittadino non paga e non interviene un provvedimento di sospensione o annullamento del debito, Equitalia è tenuta a svolgere ogni azione cautelare ed esecutiva (per esempio fermi, ipoteche e pignoramenti) utile alla riscossione delle somme iscritte a ruolo, secondo i tempi e le modalità previsti dalla legge.
La riscossione a mezzo ruolo spontanea  riguarda invece le richieste di pagamento dell’ente creditore, che non derivano da un precedente inadempimento da parte del contribuente e che spesso sono richiesti già sotto forma di pagamenti frazionati o rate (ad esempio la riscossione spontanea della Tarsu per conto dei Comuni, delle tasse di iscrizione agli ordini professionali ecc.).
Oltre alla riscossione a mezzo ruolo, Equitalia è abilitata a incassare mediante modello F24 e conmodello F23 (ad esempio l’imposta di registro).
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Avvisi e solleciti


Il cittadino viene informato in anticipo, con opportune comunicazioni, in merito a ogni azione che Equitalia per legge dovrà compiere per recuperare quanto dovuto.
Il sollecito, spedito per posta semplice, è una sorta di ‘promemoria’ che viene inviato a chi ha un debito fino a 10 mila euro con l’invito a mettersi in regola con i pagamenti.
Per i debiti fino a mille euro non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima di 120 giorni dall’invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio del debito.
Il preavviso di fermo amministrativo è un atto con cui si invita il debitore a mettersi in regola nei successivi 30 giorni (prima erano 20; la modifica è stata introdotta dal decreto del fare) con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, si procederà all’iscrizione del fermo amministrativosul veicolo a motore di sua proprietà. Il fermo non viene iscritto se il debitore dimostra, entro i 30 giorni, che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione (decreto legge n.69/2013 cd. "decreto del fare"convertito con modificazioni dalla legge n. 98/2013).
Il preavviso d’ipoteca invita il debitore proprietario di un immobile a pagare le somme dovute entro 30 giorni, dopo i quali si procederà all’iscrizione d’ipoteca vera e propria.
Quando Equitalia riceve in carico le somme dell’accertamento esecutivo dall’Agenzia delle Entrate è tenuta a comunicarlo al cittadino tramite raccomandata. Tale  obbligo viene meno quando esiste un fondato pericolo per il buon esito della riscossione: in questo caso la legge consente di procedere senza informativa.
L’avviso di intimazione viene notificato prima di iniziare l’espropriazione forzata qualora sia decorso un anno dall’invio della cartella senza che siano state fatte altre procedure. Dalla data di notifica dell’avviso, il contribuente ha 5 giorni di tempo per effettuare il versamento di quanto dovuto, per chiedere di rateizzare o per domandare la sospensione della riscossione, dopodiché Equitalia potrà attivare le procedure non ancora intraprese. L’avviso perde efficacia trascorsi 180 giorni dalla data di notifica e può essere rinnovato.
Attenzione. Una volta inviate queste comunicazioni e decorsi i termini, se le somme dovute continueranno a non essere pagate, Equitalia è tenuta a procedere con le azioni di recupero previste dalla normativa.
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Rimborsi

Il rimborso spetta al contribuente quando ha versato somme in più rispetto a quanto dovuto all'ente creditore oppure se ha ottenuto dall'ente lo sgravio successivamente al pagamento. Nel primo caso si parla di rimborso da eccedenza di pagamento, nel secondo di rimborso da eccedenza da sgravio.

Il rimborso da eccedenza di pagamento

Nel caso in cui il contribuente abbia versato somme in eccesso superiori a 50 euro, Equitalia provvede a notificare una comunicazione di rimborso. Se entro 3 mesi dalla comunicazione il contribuente non ritira le somme presso uno degli sportelli indicati o non autorizza il bonifico, Equitalia versa tale importo all'ente cui si riferisce l'erroneo versamento. Da quel momento il contribuente che vuole ottenere il rimborso dovrà quindi rivolgersi direttamente all'ente creditore.

Il rimborso da eccedenza da sgravio
Quando l’ente emette un provvedimento di sgravio (annullamento) del debito dopo che il contribuente ha pagato, Equitalia procede al rimborso inviando al contribuente un invito a ritirare le somme allo sportello oppure a comunicare le coordinate bancarie per riceverlo mediante bonifico. Alcuni enti, tuttavia, possono prevedere modalità diverse per il rimborso da eccedenza da sgravio

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