mercoledì 8 gennaio 2014

GOOGLE ...---OMICIDIO COLPOSO!!

Omicidio colposo (ordinamento penale italiano)



Reato di
Omicidio colposo
FonteCodice penale italiano
Articolo589
CompetenzaTribunale monocratico
Procedibilitàufficio
ArrestoFacoltativo
Fermono
Pena previstareclusione da sei mesi a cinque anni (art 589, 1º comma) / da 2 a 7 anni (art. 589, 2º comma) / da tre a dieci anni (art. 589, 3º comma)
L'omicidio colposo è un reato, previsto dall'art. 589 del Codice penale italiano. Ricorre quando qualcuno, per colpa, determina l'evento-morte di una persona. All'accertamento causale si aggiunge quello sul "nesso colposo": l'evento dev'essere la concretizzazione della regola cautelare violata. Appartiene alla categoria dei reati comuni di evento a forma libera.

Fattispecie

L'art. 589 del codice recita:
« Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.
Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici. »
Si tratta di un reato per cui non è configurabile il tentativo. Eventualmente è configurabile il reato di Lesione personale.
Rientra nell'omicidio colposo anche la colpa cosciente quando chi commette l'azione prevede la possibilità di un evento, ma che resta, tuttavia, non voluto.[1] Ad esempio, durante un inseguimento una pattuglia di polizia compie manovre rischiose: il pilota sopravvaluta la propria abilità per evitare di investire qualche passante, causando un morto. Una sottile distinzione separa questa ipotesi dal dolo eventuale: il soggetto che compie l'azione sa della pericolosità del suo gesto, ma pur non volendo l'evento, accetta il rischio che esso accada.

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